IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art.  9-ter  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,
n. 87, recante «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito
scolastico e universitario»; 
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  il  piu'  efficace  ed
efficiente processo di verifica  del  possesso  delle  certificazioni
verdi COVID-19  nell'ambito  scolastico  statale  per  mezzo  di  una
funzionalita' che consenta - mediante un'interazione tra  il  sistema
informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC - una
verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni
verdi del solo personale in servizio presso  la  singola  istituzione
scolastica; 
  Ritenuto pertanto necessario apportare  modifiche  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021   recante
«Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la  graduale  ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n. 306 del 31 agosto 2021; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' semplificate di verifica del possesso delle  certificazioni
  verdi COVID-19 da parte del personale  scolastico  -  modifiche  al
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  17  giugno
2021 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nelle premesse, dopo le parole: «Vista  l'ordinanza  29  marzo
2021, n. 3, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione ed
il  coordinamento  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  l'esecuzione  della
campagna vaccinale nazionale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2021,
concernente "Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso  dalla
residenza", sono  inserite  le  seguenti:  "Visto  l'art.  9-ter  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,   recante   "Impiego   delle
certificazioni   verde    COVID-19    in    ambito    scolastico    e
universitario";»; 
    b) all'art. 4, comma 1, le parole: «negli allegati  B,  E  ed  F»
sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati B, E, F e G»; 
    c) all'art. 4, comma  1,  dopo  la  lettera  g)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «h) interazione con il sistema informativo dell'istruzione-Sidi
ai fini  della  verifica  del  possesso  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 in corso di validita' nell'ambito delle scuole  statali  del
sistema nazionale di istruzione.»; 
    c) all'art. 13, comma 5, dopo le parole «in qualunque forma» sono
aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 8»; 
    d) all'art. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi: 
      «7. Al fine  di  assicurare  il  piu'  efficace  ed  efficiente
processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero  della  salute  rende
disponibile agli uffici scolastici regionali e  alle  scuole  statali
del sistema nazionale di  istruzione  un'apposita  funzionalita'  che
consente una verifica quotidiana e automatizzata del  possesso  delle
certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in  servizio  presso
la singola istituzione scolastica mediante un'interazione,  descritta
nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la
piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalita' consente esclusivamente
di verificare il possesso di una  certificazione  verde  COVID-19  in
corso di validita' del personale effettivamente presente in servizio,
senza rivelare  le  ulteriori  informazioni  conservate,  o  comunque
trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC. 
      8. Nel rispetto dei principi generali in materia di  protezione
dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art.
9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  effettuano  la
verifica del  possesso  della  certificazione  verde  COVID-19  prima
dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio
e possono raccogliere i dati strettamente necessari  all'applicazione
delle misure  previste  dal  citato  art.  9-ter  ai  commi  2  e  5.
L'attivita' di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al  comma  1
del citato art. 9-ter da parte dei  dirigenti  scolastici  e'  svolta
dall'ufficio scolastico regionale competente»; 
    e) all'art. 15, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: 
      «5. I soggetti preposti alla verifica di  cui  all'art.  9-ter,
comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  titolari  del
trattamento dei dati  raccolti  tramite  la  funzionalita'  descritta
nell'allegato G. 
      6.   Il   Ministero   della   salute   designa   il   Ministero
dell'istruzione  quale  responsabile   del   trattamento   dei   dati
effettuato tramite il sistema informativo dell'istruzione-Sidi per la
messa a disposizione delle informazioni relative alle  certificazioni
verdi  COVID-19  del  personale  scolastico  (dirigenti   scolastici,
docenti, personale ATA)  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  in
servizio  presso  le  scuole  statali  del   sistema   nazionale   di
istruzione.»; 
    f) agli allegati tecnici e' aggiunto l'allegato  G,  allegato  al
presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 10 settembre 2021 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
              Il Ministro per l'innovazione tecnologica 
                      e la transizione digitale 
                                Colao 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 2242